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Caroli Giovanni - Energy Service Company
 
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Occhio alla Norma

Tutte le norme citate negli articoli sono consultabili in versione integrale sul nostro sito. Per saperne di più, basta cliccare su www.caroligiovanni.it/normativa e utilizzare il campo di ricerca per trovare i testi.

Nuovo Decreto attuativo della Finanziaria 2008

Il nuovo Decreto 7 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, integra le disposizioni operative per usufruire della detrazione dall'Irpef del 55% delle spese sostenute per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, aggiornando il precedente DM 19 febbraio 2007. Il nuovo decreto spiega anzitutto come usufruire della detrazione per la sostituzione delle caldaie con modelli a condensazione e con pompe di calore. Inoltre, contiene una nuova scheda informativa specifica per interventi di sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari. Per gli interventi realizzati a partire dal 2008 si dovrà fare riferimento ai nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica definiti dal DM 11 marzo 2008.

> Per saperne di più, cerca "DM MSE 7 aprile 2008"

 

Nuove tabelle di riferimento

Entrano in vigore, dal 1° gennaio, le nuove tabelle di riferimento per le prestazioni energetiche necessarie ad accedere alle detrazioni IRPEF del 55%. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti aggiornato i valori limite del Fabbisogno di Energia Primaria dell'edificio e quelli delle Trasmittanze Termiche dell'involucro. Ai primi, riportati nell'allegato A, devono far riferimento gli interventi generici di riqualificazione energetica riconducibili al comma 344 (Fin. 2007), mentre ai secondi, riportati in tabella B, devono far riferimento gli interventi riconducibili al comma 345, ovvero la sostituzione di finestre con infissi e l'isolamento di murature esterne, pavimenti e coperture dell'edificio. Niente di nuovo, invece, a proposito delle altre due tipologie di intervento (solare termico e sostituzione di caldaie), che conservano le prescrizioni e le modalità di accesso alle detrazioni già stabilite dal Decreto 19 febbraio 2007.

> Per saperne di più, cerca "DM MSE 11 marzo 2008"

 

Nuove risposte ai quesiti dall'Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 12/E, l'Agenzia delle Entrate pubblica alcune risposte ad ulteriori quesiti sulle detrazioni per le riqualificazioni energetiche. In particolare, l'Agenzia ha specificato che, per ottenere l'aliquota Iva 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, dal 2008 non sarà più necessaria l'indicazione del costo della manodopera in fattura. L'obbligo di indicazione, invece, resta nel caso si voglia beneficiare delle detrazioni d'imposta del 36% o del 55%, come espressamente disposto all'art. 1, comma 19 della Finanziaria 2008. Altro chiarimento, riguarda la nuova rateizzazione delle detrazioni, che potranno essere spalmate in un periodo compreso tra 3 e 10 anni solo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008. La novità, dunque, non ha effetto retroattivo, e per le spese sostenute nel 2007 la rateizzazione resta diluita in tre anni. Niente retroattività neppure per l'esonero dalla redazione dell'attestato di qualificazione energetica o di certificazione energetica nei casi di sostituzione di finestre (comprensive di infissi) e per l'installazione del solare termico. Anche in questo caso, la deroga è applicabile solo per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2008.

> Per saperne di più, cerca "Circolare Agenzia Entrate n. 12/E/2008"

 

Ampliata la definizione di 'tecnico abilitato'

Con un Decreto del 26 ottobre 2007, ma pubblicato in G.U. solo il 31 dicembre, i Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico hanno emanato nuove disposizioni in merito alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, in attuazione del comma 349 della Finanziaria 2007. Sulla base delle segnalazioni pervenute dagli operatori di settore, infatti, i ministeri sono intervenuti su alcune criticità del sistema di agevolazioni fiscali. Le modifiche riguardano anzitutto la sostituzione, nell'art. 1, comma 6, del DM 19 febbraio 2007, delle parole: "agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali" con le parole "agli specifici ordini e collegi professionali". Quindi, la definizione di "tecnico abilitato" comprenderà ciascun "soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente" iscritto "agli specifici ordini e collegi professionali", come i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari. Viene modificato anche l'art. 4 del DM 19 febbraio 2007: al comma 2, le parole "lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)". In questo modo, qualora per lo stesso edificio siano effettuati più interventi detraibili, può essere prodotta un'unica documentazione, ovvero un'unica asseverazione del tecnico, un unico attestato di certificazione energetica e un'unica scheda informativa (allegato E del DM 19/02/2007). Altre modifiche e correzioni riguardano le certificazioni dei pannelli solari termici (art. 8 del DM 19/02/2007). Il Decreto è in vigore dal 15 gennaio 2008.

> Per saperne di più, cerca "DM MEF 26 ottobre 2007"

 
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