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Caroli Giovanni - Energy Service Company
 
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Occhio alla norma: detrazioni 55%, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Nonostante l'attività di informazione e monitoraggio svolta dell'ENEA (sito web dedicato: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it), l'Agenzia delle Entrate è dovuta comunque intervenire con diversi chiarimenti. Riassumiamo qui i principali:

  • Circolare 36/E del 31 maggio 2007:
    1. Sono ammessi alla detrazione persone fisiche, enti, titolari di reddito di impresa, ecc. purché sostengano le spese a loro carico e che posseggano/detengano l'immobile a titolo idoneo. In caso di immobile in leasing, la detrazione spetta al locatario, commisurata alle spese sostenute dalla società di leasing. Possono inoltre godere della detrazione i familiari o conviventi del titolare dell'immobile nella misura in cui contribuiscono alle spese di riqualificazione. 
    2. Gli interventi detraibili devono riguardare edifici esistenti, già dotati di impianto di riscaldamento. La prova di esistenza è costituita dall'iscrizione al catasto o dal pagamento dell'ICI dovuta. 
    3. In relazione al comma 347, la sostituzione dei generatori dell'impianto di riscaldamento può essere anche "parziale", ma la sostituzione deve avvenire con caldaie a condensazione (l'alto rendimento non è sufficiente). 
    4. Non è necessaria la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara (richiesta invece per le detrazioni del 36% per ristrutturazioni edilizie). E' invece necessaria l'indicazione del costo della manodopera in fattura. 
    5. Sono riconosciuti "tecnici abilitati" al rilascio dei documenti di asseverazione e qualificazione energetica anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, oltre a ingegneri, architetti, geometri e periti industriali. 
    6. Sono detraibili anche le spese per opere edilizie, purché funzionali agli interventi di riqualificazione energetica. Per il pagamento di tutte le spese, fa fede la data del bonifico bancario. 
    7. L'importo massimo della detrazione non indica un limite di spesa, ma il limite massimo per il beneficio, comunque calcolato sulla spesa sostenuta dal singolo contribuente, e non (ad esempio) sulla spesa sostenuta dall'intero condominio. In caso di trasferimento della titolarità dell'immobile, sono trasferite anche le quote di detrazione residue. 
  • Risoluzione 152/E del 5 luglio 2007:
    1. Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie non sono cumulabili, ma alternative, pertanto una stessa voce di spesa detratta per il 55% non può essere detratta anche col meccanismo del 36%. 
  • Risoluzione 244/E dell'11 settembre 2007-10-18:
    1. Il termine di 60 giorni dalla fine lavori, entro il quale inviare la documentazione all'ENEA, decorre dal giorno del "collaudo"; a nulla rilevano, invece, le date di pagamento. 
    2. L'attestato di qualificazione/certificazione energetica va prodotto anche in caso di installazione di pannelli solari per la sola produzione di acqua calda sanitaria.

Tutte le norme citate negli articoli sono consultabili in versione integrale nell'Archivio Normative del nostro sito:


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