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Caroli Giovanni - Energy Service Company
 
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19/9/2007 - Detrazioni 55%: chiarito il senso del termine di 60 giorni

Con la Risoluzione n. 244 dell'11 settembre, l'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti sull'applicazione degli sgravi fiscali per gli interventi di installazione del solare termico e chiarisce una volta per tutte come intendere il termine di 60 dalla fine lavori entro cui inviare la documentazione.

Dopo la circolare 36/E di chiarimento sulle procedure di accesso e una prima risoluzione (la numero 152/07) sulla non cumulabilità con le detrazioni del 36%, l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi sulle detrazioni del 55% istituite dalla Finanziaria 2007.
Il parere, suddiviso in quattro punti, riguarda prevalentemente gli interventi di installazione del Solare Termico, precisamente sulle certificazioni di qualità da possedere e sull'obbligatorietà dell'attestato di certificazione energetica.

Da segnalare, in particolare il chiarimento su come debbano essere considerati i "60 giorni di tempo dalla fine dei lavori" indicati come termine per l'invio della documentazione all'ENEA. L'Agenzia chiarisce che per "fine lavori" è da intendersi la data di collaudo, mentre non fa testo la data di effettuazione dei pagamenti.
Tuttavia, la stessa Agenzia ritiene che tale termine abbia carattere "ordinatorio" e non perentorio, ovvero che sia stato adottato semplicemente perché ragionevole in relazione alle tempistiche della pubblica amministrazione. In conclusione, è opinione dell'Agenzia che "sia possibile fruire dell'agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008".


 

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