
Dopo la circolare 36/E di chiarimento sulle procedure di accesso e una prima risoluzione (la numero 152/07) sulla non cumulabilità con le detrazioni del 36%, l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi sulle detrazioni del 55% istituite dalla Finanziaria 2007.
Il parere, suddiviso in quattro punti, riguarda prevalentemente gli interventi di installazione del Solare Termico, precisamente sulle certificazioni di qualità da possedere e sull'obbligatorietà dell'attestato di certificazione energetica.
Da segnalare, in particolare il chiarimento su come debbano essere considerati i "60 giorni di tempo dalla fine dei lavori" indicati come termine per l'invio della documentazione all'ENEA. L'Agenzia chiarisce che per "fine lavori" è da intendersi la data di collaudo, mentre non fa testo la data di effettuazione dei pagamenti.
Tuttavia, la stessa Agenzia ritiene che tale termine abbia carattere "ordinatorio" e non perentorio, ovvero che sia stato adottato semplicemente perché ragionevole in relazione alle tempistiche della pubblica amministrazione. In conclusione, è opinione dell'Agenzia che "sia possibile fruire dell'agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008".