
Con la circolare del 31 maggio, n. 36/E arrivano le istruzioni dell'agenzia delle Entrate per poter usufruire delle detrazioni Irpef e Ires sugli interventi per il risparmio energetico nell'edilizia.
Le agevolazioni per il risparmio energetico consistono nelle detrazioni dall'Irpef o dall'Ires del 55%del costo sostenuto per l'installazione di pannelli solari termici, la sostituzione di caldaie con modelli a condensazione con associata la termoregolazione individuale, la ristrutturazione di strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti) e, in generale, le riqualificazioni energetiche di edifici esistenti.
La circolare dell'Agenzia, in particolare, specifica come comportarsi in caso di frazionamento dell'unità immobiliare e di ricostruzione dell'intero edificio. La stessa Circolare precisa che sono «esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento», e che le spese per interventi su coperture e pavimenti (superfici orizzontali di cui al comma 345) non sono attualmente detraibili se non facendole rientrare nel caso più generico (comma 344), a causa di una tabella errata allegata alla finanziaria.
Tuttavia, è notizia di questi stessi giorni l'avvenuta approvazione di un emendamento alla Finanziaria che rettifica l'errore e che dovrebbe rendere superflua questa limitazione.
Si conferma che non è necessaria la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e all'Asl locale, mentre per quanto riguarda la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (comma 346), si ribadisce che non è agevolabile né l'installazione in edifici che non fossero già provvisti di impianto termico, né la sostituzione di impianti con generatori di calore diversi dalle caldaie a condensazione (es. teleriscaldamento).