
Nello specifico il DLgs ridefinisce gli ambiti di applicazione e i livelli minimi di prestazione energetica per gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti. Per questi ultimi, sono stati previsti e regolamentati diversi casi, dalle ristrutturazioni integrali o parziali dell'involucro edilizio agli ampliamenti della volumetria superiori al 20%, dalle ristrutturazioni di impianti termici alla mera sostituzione di un generatore di calore.
L'attestato di certificazione energetica
Il certificato energetico è un documento, redatto da un soggetto accreditato, che testimonia il rispetto delle norme contenute nel Decreto e che descrive la prestazione energetica caratteristica dell'edificio, vale a dire il suo fabbisogno energetico complessivo.
L'obbligo di certificazione diventa fondamentale in caso di compravendita immobiliare o locazione, in quanto l'attestato va allegato agli atti, o messo a disposizione dell'inquilino, mentre in ambito pubblico (edifici >1000mq di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico) il certificato energetico va affisso in luogo ben visibile.
Lo schema di modifica aggiunge che, fatti salvi i diritti già acquisiti, senza il certificato energetico non sarà più possibile accedere ad incentivi e agevolazioni di natura fiscale o a carico di fondi pubblici «correlati in qualsiasi modo ad interventi sull'edificio o sugli impianti o alle modalità di esercizio o approvvigionamento energetico degli impianti medesimi». La limitazione potrebbe quindi riguardare anche le future domande di accesso al Conto Energia per il fotovoltaico e l'applicazione dell'iva agevolata al 10% per il servizio energia.
Sempre secondo lo schema di modifica, la certificazione energetica dovrà essere prevista anche nei contratti, nuovi o rinnovati, di gestione degli impianti termici degli edifici pubblici, ed effettuata entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con esposizione al pubblico della "targa energetica".
L'attestato di qualificazione energetica
Una delle novità più importanti introdotte dallo schema di modifica approvato il 6 ottobre, riguarda le incertezze che
gravano proprio sulla certificazione energetica, nel periodo transitorio che precede l'emanazione dei decreti attuativi. Tali decreti dovrebbero stabilire modalità e criteri per l'attività di certificazione, ma i 120 giorni di tempo concessi ai ministeri preposti, sono trascorsi invano: si è dunque reso necessario adottare disposizioni di natura provvisoria.
Lo schema di modifica punta ad ovviare alle carenze del Decreto originario introducendo il cosiddetto "attestato di qualificazione energetica", che sostituirà quello di certificazione in attesa dei decreti attuativi. Il documento, a differenza del certificato energetico, potrà essere redatto da un professionista abilitato «non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio», quindi non soggetto ad alcun accreditamento. Per il resto, i contenuti dell'attestato di qualificazione energetica sono fondamentalmente gli stessi del certificato, ma l'obbligo è esteso solo agli interventi che comportano la presentazione di una Dichiarazione di Fine Lavori presso il Comune di appartenenza.
Obblighi relativi alle fonti rinnovabili e alle tecnologie efficienti
Le prescrizioni da applicarsi nel regime transitorio, sono contenute nell'Allegato I (si considera la versione contenuta nello schema di modifica) e sono essenzialmente: