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4/05/2010 - Manutenzioni straordinarie: abolita la DIA su tutto il territorio nazionale

Nel corso dei lavori di conversione del DLgs 40/2010, un emendamento modifica l'articolo 5 ed estende la semplificazione alle Regioni, superando le restrizioni applicate localmente. Lo stesso emendamento introduce però l'obbligo di presentare il progetto e la relazione tecnica firmati da un tecnico abilitato.

E' in discussione a Montecitorio il disegno di legge di conversione del Decreto Legislativo 40/2010 (cosiddetto "DL Incentivi") che semplifica alcune procedure previste dal Testo Unico per l'Edilizia. In particolare, nel testo originale il regime semplificato veniva applicato anche alle manutenzioni straordinarie "salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale".
Un emendamento proposto dalla maggioranza (Ventucci, Pdl), riscrive l'articolo 5 e cancella tale limitazione, estendendo di fatto il campo delle attività di edilizia libera in tutte le Regioni a statuto ordinario.

Con l'emendamento, gli interventi sono suddivisi in due categorie:

 
  • quelli realizzabili senza alcun titolo abilitativo (manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra legati all'attività agricola, serre mobili stagionali);
  • quelli realizzabili previa comunicazione, anche telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, allegando eventuali autorizzazioni obbligatorie (manutenzione straordinaria, opere per esigenze contingenti e temporanee, lavori di pavimentazione, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, aree ludiche).

Inoltre, l'emendamento Ventucci introduce la possibilità, per le Regioni a statuto ordinario, di ampliare ulteriormente l'elenco degli interventi di edilizia libera, ma anche di richiedere una relazione tecnica per interventi ulteriori rispetto a quelli già indicati dal DL nazionale. Tuttavia, per le manutenzioni straordinarie, alla comunicazione già prevista dal DL 40/2010, dovranno assere allegati una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato.


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