Legge 244/07 (Finanziaria 2008) del 24/12/2007
Art. 1, comma 20: Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.
Legge 296/06 (Finanziaria 2007) del 27/12/2006
I commi seguenti, sono tratti dalla legge finanziaria 2007 (Legge 296/06) e sono quelli riguardanti specificatamente gli interventi di riqualificazione energetica soggetti a detrazione IRPEF, in riferimento alle disposizioni contenute nel DLgs 192/05 (e s.m.i).
Comma 344
«Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.»
Comma 345
«Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.»
Comma 346
«Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.»
Comma 347
«Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.»
Comma 348
«La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
Comma 349
«Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.»
DM 19/02/2007, Art. 9
In corsivo le integrazioni effettuate con DM 7 aprile 2008, attuativo della Finanziaria 2008, la quale ha prorogato le detrazioni fino al 2010.
1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che:
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:
2-bis. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all'articolo 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che:
2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H sono ridotti del 5%.
DM 19/02/2007, Art. 3
In corsivo le integrazioni effettuate con DM 7 aprile 2008, attuativo della Finanziaria 2008, la quale ha prorogato le detrazioni fino al 2010.
1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:
degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
DM 19/02/2007, Art. 4
In corsivo le integrazioni effettuate con DM 7 aprile 2008, attuativo della Finanziaria 2008, la quale ha prorogato le detrazioni fino al 2010.
1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lett. a), c) e d), sono tenuti a:
acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero copia dell'attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all'articolo 5;
trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
**i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui al comma 1, lettera a);
** la scheda informativa di cui all'allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente decreto.
1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione può essere inviata, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.
1-quater. Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.
2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unita' immobiliare, sia effettuato piu' di un intervento fra quelli per i quali e' possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettera a), puo' avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.
I seguenti commi sono tratti dalla Legge 296/06 (finanziaria 2007).
Comma 350
«All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0.2 kw per ciascuna unità abitativa.».
I seguenti commi sono tratti dalla Legge 296/06 (finanziaria 2007).
Comma 351
«Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.»
Comma 352
«Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.»
Codici tributo per il versamento delle ritenute d'acconto:
Risoluzione Agenzia delle Entrate n.19 del 5/02/2007:
"1019" - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente.
"1020" - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.
«In tal caso dovra' essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nella sezione "Erario", il codice atto e l'anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonche' i codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nella colonna "importi a debito versati". In sede di compilazione del modello F24 i predetti codici dovranno essere esposti nella sezione "Erario", indicando nella colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui le ritenute si riferiscono, espresso nella forma AAAA.»
DPR n. 600/73, art. 25-ter (introdotto con Legge 296/06, Finanziaria 2007)
Art. 25-ter.: «(Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
Definizioni tratte dal DLgs 192/05, come modificato con decreto 22/12/2006.
Articolo 2:
«c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;»
Allegato A:
«2. attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'articolo 8 comma 2, l' attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
Nella tabella seguente sono riassunti i casi in cui è previsto l'obbligo di installazione di centraline di termoregolazione individuale per ogni unità immobiliare e dispositivi modulanti per singolo ambiente (valvole termostatiche), con predisposizione per la contabilizzazione del calore. La tabella non è tratta dal DLgs e costituisce solo un'interpretazione: per la verifica si rimanda al testo di legge.
DLgs 192/05, Allegato I (nella versione modificata approvata il 22/12/2006 dal Consiglio dei Ministri)
Edifici |
Dimensione (sup utile) |
Tipo di intervento |
come citato nel DLgs 192/05, Art.3 |
|---|---|---|---|
Nuovi |
qualsiasi |
nuova costruzione |
comma 1 |
Esistenti |
>1000mq |
ristrutturazione integrale involucro |
comma 2, lett. a), num. 1) |
Esistenti |
>1000mq |
demolizione e ricostruzione dell'edificio in man str |
comma 2, lett. a), num. 2) |
Esistenti |
qualsiasi |
ampliamento della volumetria >20% |
comma 2, lett. b) |
Esistenti |
>1000mq |
ristrutturazione integrale dell'involucro edilizio o parziale con man str dell'involucro |
comma 2, lett. c), num. 1) |
Esistenti |
qualsiasi |
nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici |
comma 2, lett. c), num. 2) |
Esistenti |
qualsiasi |
sostituzione di generatori di calore |
comma 2, lett. c), num. 3) |
Con il DLgs 192/05, oltre all'obbligo della termoregolazione individuale è stato introdotto, in caso di sostituzione della caldaia centralizzata, l'obbligo di verificare la corretta equilibratura del sistema di distribuzione. Di fatto, quindi, per i condomini di una certa dimensione, la contabilizzazione del calore risulta praticamente obbligatoria.
DLgs 192/05
Allegato I, Comma 4, lettera f): «nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.»
DLgs 192/05 (come modificato dal Consiglio dei Ministri idel 22/12/2006)
Definizione da Allegato A, Comma 31: «sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.»
Allegato I, Art. 4: «Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all' art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma precedente, qualora coesistano le seguenti condizioni:
DPR n.412 26/08/1993
Per contratto servizio energia si intende «l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.»
(articolo 1, lettera p))
DLgs 115/08 del 30/05/2008
Art. 16. (Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici)
comma 4: "Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto."
Allegato II (previsto dall'articolo 16, comma 4) CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
Par. 1 (Finalità)
1.Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412."
Par. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente allegato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modificazioni. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
N.B. Con la finanziaria 2007, è stato modificato il paragrafo che, molto genericamente, applicava l'iva agevolata alle "prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico": la nuova versione dello stesso paragrafo cita espressamente il Contratto Servizio Energia. Tutte le circolari e risoluzioni di chiarimento emanate in questi anni sono quindi pienamente confermate e definitivamente superate.
DPR n.633 del 26/10/1972 (modificato con Legge 296/06, Finanziaria 2007)
Allegato A, Parte III, punto 122): «prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria.»
DPR 412/93 del 26/08/93
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
o) Per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi)
1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al 'terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione Europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.
Codice Civile Italiano, R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Riferimenti tratti dal Codice Civile Italiano - R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice Civile (Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942) - LIBRO TERZO (DELLA PROPRIETA' ) - TITOLO VII (DELLA COMUNIONE) - CAPO II (Del condominio negli edifici)
Art. 1120 - I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Art. 1138 - Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (att. 68 e seguenti, 155)
Legge 10/91, Art. 26, comma 2 (introdotto con DLgs 311/06)
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.
Riferimenti tratti dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo Canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1978, n. 211.
Art. 9 Oneri accessori
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(1). La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 67, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Art. 10 Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.
Art. 21 Stato di conservazione e manutenzione
In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:
nonché dei seguenti elementi comuni:
Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.
NB - Nell'ambito della recente liberalizzazione del mercato di gas ed elettricità, l'organo preposto alla determinazione delle tariffe applicate dai distributori di gas naturale è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. La determinazione avviene ogni anno, in base alle proposte tariffarie presentate dai singoli distributori entro il primo semestre. In particolare, per gli anni termici 2004/05, 2005/06 e 2006/07, la procedura di approvazione delle tariffe è soggetta a ritardi e proroghe.
Delibera n. 120/06
Determinazione delle tariffe relative all'attività di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2004-2005
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 giugno 2006
DELIBERA
«[...] di determinare le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2004-2005 secondo quanto indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di prevedere che l'applicazione delle tariffe di cui al punto 1. decorra a partire dall'1 ottobre 2004;»
Delibera n. 67/06
Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria formale avviata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 gennaio 2006, n. 09/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 marzo 2006
DELIBERA
«[...] di prorogare al 31 maggio 2006, il termine per la conclusione del procedimento avviato nei confronti dei soggetti riportati negli Allegati A e B alla deliberazione n. 09/06»
Delibera n. 9/06
Avvio di procedimenti per la determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2004-2005
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 gennaio 2006
DELIBERA
«[...] di avviare, nei confronti delle società elencate nell'Allegato A e nell'Allegato B limitatamente alle località riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, procedimenti volti alla determinazione delle tariffe per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale;»
Delibera n. 207/05
Proroga dei termini per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative alla distribuzione del gas naturale ed alla fornitura di gas diversi dal gas naturale per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 ottobre 2005
DELIBERA
«[...] di prorogare il termine per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative agli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, di cui all'articolo 12, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata, all'articolo 13, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata e all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, al 21 ottobre 2005;»
Delibera n. 206/05
Disposizioni urgenti in materia di determinazione delle tariffe di distribuzione di gas naturale e di distribuzione e fornitura di gas diversi da gas naturale
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 settembre 2005
DELIBERA
«[...] di prorogare, per l'anno termico 2005-2006, in via transitoria sino a successivo provvedimento dell'Autorità e salvo conguaglio, la validità delle tariffe di distribuzione di gas naturale approvate nonché determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'anno termico 2004-2005, ai sensi della disciplina prevista dalla deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04;
di prevedere che, per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, in via transitoria sino a successivo provvedimento dell'Autorità e salvo conguaglio, gli esercenti i servizi di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale applichino i corrispettivi indicati nelle proposte approvate dall'Autorità nonché quelli determinati ai sensi dell'articolo 12, comma 12.6, della deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, per l'anno termico 2004-2005;»
Delibera n. 170/04
Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale
(vengono definiti e determinati i parametri M ed Epsilon)
NB - L'incremento per intergrazione architettonica dei pannelli è pari al 10% dell'incentivo in conto energia cui si ha diritto ed è stato istituito a partire dal secondo Decreto Conto Energia (DM 6 febbraio 2006). Per "integrazione architettonica" si intende la definizione specificata nella delibera AEEG di attuazione del Decreto (n. 40/06). Il modulo per richiedere l'incremento delle tariffe incentivanti è disponibile in formato WORD sul sito del GRTN, sezione "Guida all'incentivazione per il fotovoltaico", con il titolo "Richiesta di accesso alle tariffe incentivanti incrementate per integrazione architettonica dell'impianto fotovoltaico".
DM 6 febbraio 2006
Art.7, comma 1: «Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto 28 luglio 2005 sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione, ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definita all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi incluse le categorie di edifici di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per tale tipo di applicazione le richiamate tariffe restano costanti fino all'anno 2012 incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti richiamati all'art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile che intende richiedere l'applicazione di tale beneficio aggiuntivo è tenuto ad allegare alla domanda di cui all'art. 7, comma 1, o a integrare la medesima domanda, dichiarazione con la quale attesta il rispetto dei criteri di cui all'allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. »
Delibera AEEG n. 40/06
Art.1, comma 1, lettera b): «L'integrazione architettonica è un intervento, su edifici di nuova costruzione ovvero su edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in virtù del quale i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari.»