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Caroli Giovanni - Energy Service Company
 
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28/04/2010 - Detrazioni del 55% applicabili ai lavori in Locazione Finanziaria

Con la Circolare 21/E del 23 aprile scorso, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di accedere alle detrazioni del 55% per i lavori eseguiti ed ha chiarito meglio la prassi da adottare. In particolare, alle persone fisiche si applicheranno le regole previste per i titolari di reddito d'impresa.

Sono molti i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella sua ultima risoluzione, pubblicata il 23 aprile scorso, e dedicata alla galassia delle "agevolazioni sull'IRPEF".
Si va dal 36% alle deduzioni per oneri, fino alle più recenti agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ed immobili efficienti.
 
Ma è sulle detrazioni del 55% che si concentrano molte attenzioni. L'Agenzia, infatti, ha ribadito che la normativa attuale prevede l'accesso alle detrazioni del 55% anche per i lavori eseguiti con contratti di locazione finanziaria. Pertanto, ha ritenuto di dover chiarire che le modalità di accesso da parte delle persone fisiche sono le stesse previste per i titolari di reddito d'impresa, i quali non sono tenuti a dimostrare il pagamento con bonifico bancario o postale.
 
Ecco un estratto del Capitolo 3 della Circolare:

 
  • 3.6. Interventi di risparmio energetico realizzati mediante contratti di locazione finanziaria
    1. Domanda: L'agevolazione in materia di risparmio energetico compete anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, posto che la detrazione spetta al soggetto utilizzatore e si calcola non in relazione ai canoni di leasing, bensì sulla base del costo sostenuto dalla società di leasing, si chiede di conoscere quali sono le modalità di espletamento delle formalità connesse alla fruizione del beneficio fiscale e il soggetto sul quale gravano tali adempimenti.
    2. Risposta: L'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, prevede che ilbeneficio fiscale compete anche nell'ipotesi in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria; in tal caso la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano, pertanto, ai fini della agevolazione, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore. Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio si ritiene che si rendano applicabili le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non sussista l'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. [...]

 
Del resto, già il Decreto Legislativo 115/2008 specifica che un contratto Servizio Energia Plus - essendo equiparabile ad un contratto di Locazione Finanziaria, costituisce formale attestazione dell'esecuzione dei lavori ai fini di qualsiasi forma di agevolazione e meccanismo incentivante. Tuttavia questa importante precisazione sgombra definitivamente il campo da alcuni dubbi interpretativi, sopratutto in merito alla prassi adottabile dai CAF e dai commercialisti e alla correttezza dell'operazione.
 
Il documento dell'Agenzia delle Entrate affronta anche altre tematiche di estrema attualità, sempre riguardanti agevolazioni fiscali. Ecco un sommario degli argomenti trattati dalla circolare. All'interno di ciascun tema, i casi specifici sono trattati come risposte a domande frequenti (FAQ):

  • Detrazione d'imposta del 36 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo
  • Detrazione d'imposta del 20 per cento per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
  • Detrazione d'imposta del 55 per cento per interventi di risparmio energetico
  • Deduzioni e detrazioni per oneri
  • Agevolazioni fiscali in favore dei disabili
  • Credito d'imposta per la riparazione e la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in abruzzo del 6 aprile 2009

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