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17/02/2010 - Detrazioni del 36% nei condomini per i lavori su tutte le parti comuni

Con la Risoluzione 7/E del 12 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione Irpef sulle ristrutturazioni spetta per i lavori in tutte le parti comuni, e non solo per quelle considerate "necessarie".

Con una precedente Risoluzione (n. 84/E del 2007), l'applicabilità dell'agevolazione fiscale del 36% era stata limitata alle parti comuni considerate "necessarie".
Con una nuova Risoluzione, la 7/E del 12 febbraio 2010, l'Agenzia delle Entrate rettifica la disposizione precedente, e stabilisce che la detrazione Irpef del 36% si può applicare agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni dei condomini.

Secondo il comma 1 dell'articolo 1117 del Codice Civile, infatti, esistono tre tipologie di parti comuni:

 
  • Quelle che costituiscono la struttura, come suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, lastrici solari, scale, portoni e cortili, considerati necessari all'uso comune;
  • I locali accessori destinati al servizio generale, come portineria, lavanderia, stenditoi e riscaldamenti centralizzati;
  • Gli impianti, i locali e le opere non indispensabili, ma destinati a servizio di godimento comune, come ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti, fognature, canali di scarico, impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica e per il riscaldamento fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

 
Secondo l'Agenzia delle Entrate la nuova interpretazione estensiva risponde in modo più adeguato alle finalità dell'agevolazione fiscale.


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