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Caroli Giovanni - Energy Service Company
 
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5/12/09 - Detrazione 55%: dal 4 gennaio 2010 è attiva la comunicazione telematica

Approvata con un provvedimento del 6 maggio, la comunicazione servirà a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati sui lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta. Le specifiche tecniche e il software di compilazione erano stati pubblicati in dicembre.

A partire da ieri, 4 gennaio, è possibile inviare per via telematica la comunicazione relativa ai lavori di riqualificazione energetica che fruiscono della detrazione Irpef del 55% e che proseguono oltre il periodo d'imposta (es. lavori iniziati nel 2009 ma destinati a terminare nel 2010). Con provvedimento del 21 dicembre 2009, l'Agenzia ha infatti approvato le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione, e il 30 dello stesso mese è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il software di compilazione.

In quali casi inviare la comunicazione all'AdE...

La comunicazione, prevista dall'articolo 29, comma 6, del DL 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, riguarda le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e dev'essere utilizzata nei seguenti casi:

 
  • per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta;
  • per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.

 
Le prime comunicazioni telematiche dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
 
La comunicazione può essere compilata tramite il software pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, quindi trasmessa per via telematica. In alternativa, è possibile compilare la richiesta con altri software, o servirsi di intermediari abilitati: in tal caso, è comunque necessario attenersi alle specifiche tecniche definite nell'Allegato A al provvedimento del 21 dicembre 2009 ed effettuare la procedura di controllo predisposta dall'Agenzia delle Entrate/Sogei, al fine di evitare la trasmissione di documenti che il sistema rifiuterebbe perché non rispondenti alle specifiche tecniche.

... e in quali casi NON inviarla!

La comunicazione non deve essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né per i periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.
In ogni caso, i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.


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