L'Attestato di Certificazione Energetica è un documento prezioso, ma non è facile districarsi nella giungla di norme che ne disciplinano l'applicazione. In particolare, con l'emanazione delle Linee Guida Nazionali, sono stati chiariti alcuni adempimenti legati alla Certificazione Energetica.
Su scala nazionale, il DLgs 115/08 stabilisce che quella del "tecnico abilitato" è la figura preposta alla redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica. Esso può essere un libero professionista, o dipendente di un ente pubblico o di una società privata, competente nella progettazione di edifici e abilitato alla certificazione tramite l'ammissione ad un albo regionale o provinciale apposito.
Non esiste, attualmente, una procedura nazionale, per la quale si dovrà attendere il terzo decreto attuativo del DLgs 192/05.
In particolare, mentre per gli edifici residenziali l'ACE è riferito al singolo appartamento, per i condomini si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per appartamenti simili (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali. La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile: in tal caso, gli amministratori degli stabili devono fornire ai condòmini le informazioni e i dati necessari.
Nel frattempo, con la conversione in legge del DLgs 112/08 (art. 35, comma 2-bis) è decaduto l'obbligo (e le relative sanzioni) di allegare l'ACE agli atti di compravendita e ai contratti di locazione. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha espresso forti perplessità, in merito a tale abrogazione. Permane, tuttavia, l'obbligo di predisporre l'ACE in tutti i casi previsti dalla normativa vigente (ristrutturazione impianto, detrazione interventi di riqualificazione, contratto servizio energia).
Su scala regionale, l'ultima a legiferare in materia è stato la Regione Piemonte: a partire dal 1° ottobre di quest'anno entrano in vigore i tre provvedimenti attuativi della legge regionale 13/07. L'attestato sarà obbligatorio per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni edilizie, le compravendite e le locazioni.
Anche la Toscana è in procinto di emanare un proprio regolamento: al momento in cui si scrive, è prevista per l'autunno la modifica alla legge sull'energia presentata dall'Assessore Regionale all'Ambiente, Anna Rita Bramerini, e approvata dalla Giunta Regionale. In questo modo, la Toscana punta ad allinearsi alle Linee Guida Nazionali appena pubblicate, con in più alcune importanti innovazioni. Anzitutto, la creazione di un sistema informativo regionale sulle certificazioni energetiche, consultabile da province e comuni. Inoltre, nel caso di compravendita di un immobile, se il certificato energetico non viene allegato, l'edificio viene automaticamente inserito nella classe di efficienza più bassa.
Infine, non sarà necessario iscriversi ad un albo o ad un elenco regionale per poter rilasciare certificazioni energetiche.