
In futuro non sarà più così. Non si tratta semplicemente di rivalutare l'impianto centralizzato. Sotto molti punti di vista, la caldaietta unifamiliare è sempre stata un "non senso" tecnico: maggiori rischi di esplosione, maggiori costi complessivi di manutenzione, sacrificio di spazio negli appartamenti e, soprattutto, pessimo rendimento energetico. Oggi, semplicemente, c'è necessità di dare concretezza alle politiche di efficienza, ed ecco che il legislatore ha scelto (opportunamente, secondo noi) di introdurre obblighi e incentivi che favoriscano la riqualificazione delle centrali termiche, piuttosto che la loro dismissione.
Ecco che, per esempio, il recentissimo DPR 59/09 sancisce che l'impianto centralizzato è "preferibile" rispetto alle caldaiette unifamiliari in tutti gli edifici con più di 4 unità immobiliari. Non si tratta di un vero e proprio divieto di trasformare l'impianto centralizzato (come tra l'altro si leggeva esplicitamente nella prima bozza di decreto), tuttavia l'eventuale passaggio alle caldaiette deve essere giustificato da cause tecniche o di forza maggiore, da specificarsi con apposita relazione tecnica. Già in precedenza, il DLgs 192/05 aveva introdotto alcune semplificazioni nel calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici laddove fossero installati i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
Ma come orientarsi nella giungla di leggi e decreti che stanno modificando (crediamo in meglio) le politiche sull'uso razionale dell'energia in Italia?
L'attuale assetto normativo, si poggia su alcuni pilastri fondamentali. Anzitutto, il decreto fondamentale per l'efficienza energetica degli edifici (il famoso DLgs 192/05) ha istituito in Italia l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Anche se due dei tre decreti attuativi previsti sono stati pubblicati solo quest'anno, l'ACE si è presentato fin da subito come uno strumento di incentivazione, seppure indiretta, delle opere di efficientamento degli edifici. Del resto, sono molteplici i casi in cui diventa obbligatorio predisporre il documento.
L'ACE è infatti obbligatorio in occasione di riqualificazioni impiantistiche o ristrutturazioni dell'involucro edilizio, così come costituisce un documento fondamentale per l'accesso alle detrazioni del 55%, e ancora in caso di compravendita o locazione delle singole unità immobiliari (anche se l'obbligo di allegazione agli atti è stato abrogato) e di stipula di contratti Servizio Energia. La recente pubblicazione delle Linee Guida Nazionali ha dato ulteriore forza a questo strumento, seppure la maggior parte delle regioni avesse già provveduto autonomamente a legiferare in materia.
Ci sono poi le arcinote detrazioni del 55%, in tutte le loro declinazioni. Ne possono usufruire quattro categorie di intervento, come le riqualificazioni generiche, la sostituzione di infissi, l'installazione di pannelli solari termici e la sostituzione di caldaie con modelli a condensazione associate ai sistemi individuali di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Tutte queste tecnologie sono ben collaudate, garantiscono autonomia agli inquilini ed efficienza energetica, sia a livello di produzione che di utilizzo del calore, senza contare che, grazie alle detrazioni, i costi di realizzazione sono più che dimezzati.
Il Contratto Servizio Energia, infine, è una particolare forma contrattuale, finalizzata alla gestione efficiente degli impianti di climatizzazione invernale. Particolarmente appetibile per i condomini con impianto centralizzato, il Contratto è stato definito per la prima volta nel DPR 412/93, mentre i requisiti e le prestazioni minime sono stabilite dal recente DLgs 115/08 (Allegato II). Lo stesso Decreto, ha introdotto un'interessante versione "Plus": termoregolazione obbligatoria e risparmio garantito del 10% sui consumi di combustibile. Ma c'è di più: il Servizio Energia Plus è equiparato ad un contratto di locazione finanziaria, ricollegandosi così alla disciplina delle detrazioni fiscali e consentendo di utilizzare forme di finanziamento particolarmente vantaggiose.