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Caroli Giovanni - Energy Service Company
 
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23/06/2009 - Pubblicato il primo decreto attuativo del DLgs 192/05

Dopo un'attesa di 4 anni, è arrivato il primo dei tre decreti attuativi del Decreto Legislativo che ha introdotto la Certificazione Energetica in Italia. Pochi elementi di novità e niente linee guida: deluse le aspettative di molti operatori del settore.

Si chiama DPR 59/09, è datato 2 aprile 2009, ma è stato pubblicato solo il 10 giugno scorso. E' il primo Regolamento attuativo dell'ormai arcinoto DLgs 192/05 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, e "definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici" (articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del DLgs 192/05).

Le novità
 
Purtroppo, nonostante il legislatore abbia avuto 4 anni per riflettere, il provvedimento rappresenta un'altra mezza delusione, soprattutto per chi, nell'efficienza energetica, ci crede davvero.
Pochi sono, infatti, gli elementi di novità rispetto allo stesso DLgs 192/05 (lo ricordiamo, integrato e modificato col DLgs 311/06), di cui il nuovo decreto presidenziale è in gran parte una semplice ricopiatura.
 
I principali spunti di interesse riguardano:

 
  • articolo 3
    1. comma 1: adozione norme UNI TS 11300;
    2. comma 2: linee guida per la certificazione energetica da emanare;
  • articolo 4
    1. comma 3: obbligo di verifica della prestazione energetica estiva (Epe, invol);
    2. comma 4: chiarimenti per porte e vetrine per il rispetto della trasmittanza limite;
    3. comma 5: valore limite del rendimento termico utile degli impianti più restrittivo;
    4. comma 9: impianto termico centralizzato "preferibile" alle caldaiette;
    5. comma 10: obbligo di contabilizzazione e termoregolazione individuali del calore;
    6. comma 18: definizione di valori limite di trasmittanza termica periodica Yie;
  • articolo 6
    1. comma 1-2: chiarimento sui provvedimenti regionali già adottati;
  • articolo 7
    1. comma 1: validazione dei software di calcolo con strumento nazionale di riferimento

 
Mancano ancora del tutto i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica (articolo 4 comma 1, lettera c) del Dlgs 192/05) e le Linee guida nazionali contenenti le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 9 e dell'articolo 5, comma 1 del Dlgs 192/05).
C'è da dire che, in questi anni di attesa, circa la metà delle Regioni hanno legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici, pertanto, le future disposizioni attuative si applicheranno solo a quelle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali. 
 
Calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici: adottate le norme UNI

Sul piano delle norme tecniche, il decreto attuativo ha recepito due norme UNI del 2008 per il calcolo delle prestazioni eneregetiche dell'edificio. La UNI TS 11300:2008 fissa le metodologie di calcolo del fabbisogno di energia dell'involucro edilizio (prima parte) e dei rendimenti degli impianti di climatizzazione invernale e produzione ACS (seconda parte), mentre la UNI EN ISO 13786:2008 definisce la Trasmittanza Termica Periodica (YIE) come la capacità di "sfasare ed attenuare il flusso termico" che attraversa l'involucro edilizio nell'arco delle 24 ore (inerzia termica dell'edificio).
 
Edifici con più di 4 u.i.: l'impianto centralizzato è "preferibile", la contabilizzazione è obbligatoria
 
Una delle attese maggiori si concentrava sugli obblighi relativi agli impianti centralizzato e alla contabilizzazione del calore negli edifici residenziali/uffici al di sopra delle 4 unità immobiliari. La bozza di Decreto approvata tre mesi fa dal Consiglio dei ministri (vedi notizia del 13 marzo) prevedeva infatti il divieto di dismettere gli impianti centralizzati per trasformarli in impianti a caldaiette familiari. Nel Decreto pubblicato, invece, all'articolo 4, comma 9 si legge che «è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti»: eventuali interventi di trasformazione verso le caldaiette devono essere giustificati da cause tecniche o di forza maggiore specificate nell'apposita relazione tecnica, ma il divieto ne esce indebolito, ridotto ad una "preferenza" di dubbio valore giuridico.
E' stato confermato, invece, l'obbligo di realizzazione (ove tecnicamente possibile) della termoregolazione e contabilizzazione individuali del calore nei casi di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici.
 
Gli obblighi relativi alla Certificazione Energetica
 
Come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/05, il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l'obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione). Fino all'entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, il regime transitorio dello stesso DLgs 192/05 prevede che l'attestato di "certificazione energetica" sia sostituito dall'attestato di "qualificazione energetica", redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Inoltre, la recente legge 133/2008 ha abolito l'obbligo di allegare la certificazione energetica all'atto di compravendita e di locazione, com'era inizialmente previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del Dlgs 192/2005. Sulla legge 133/2008 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE.
 
Le Regioni e le Province Autonome dotate di norme sulla Certificazione Energetica
(elenco estrapolato dal sito Edilportale.com)

  • Provincia di Bolzano - Prima in Italia ad affrontare il tema del rendimento energetico degli edifici, ha introdotto lo standard CasaClima - obbligatorio da gennaio 2005 - che assegna agli edifici una classe in base al consumo di energia.
  • Regione Lombardia - Ha anticipato al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010, ha definito la procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici e, a fine 2007, ha riscritto alcune norme sull'ambito di applicazione e sull'accreditamento dei certificatori, aprendo ai certificatori di altre Regioni.
  • Regione Piemonte - Due anni fa si è dotata di una legge che introduce la certificazione energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione, integrata poi con disposizioni attuative relative soltanto ai controlli sugli impianti termici.
  • Regione Liguria - Le disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici sono contenute nella legge regionale in materia di energia; successivamente è stato definito un sistema di certificazione e recentemente tutta la normativa è stata riordinata.
  • Regione Emilia Romagna - Oltre al regolamento edilizio del Comune di Reggio Emilia, sono stati definiti i requisiti di rendimento energetico e le procedure di certificazione energetica degli edifici, non solo per le abitazioni ma anche per gli edifici produttivi e del terziario. La certificazione energetica è obbligatoria dal 1° luglio 2008.
  • Regione Marche - Si rifà al Protocollo Itaca la legge marchigiana sull'edilizia sostenibile che definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile. Successivamente sono state definite le Linee Guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali, e i criteri per la definizione degli incentivi e per la formazione professionale.
  • Regione Toscana - Sono state emanate nel 2006 le Linee Guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici, che modificano le precedenti del 2005. Nel 2008 è stato redatto un regolamento per l'edilizia sostenibile che punta a ridurre della metà i consumi medi degli edifici.
  • Regione Valle D'Aosta - Oltre a disciplinare le metodologie di calcolo, i requisiti di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori, viene istituito un catasto energetico degli edifici e vengono fissati gli obiettivi per il miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio.
  • Regione Puglia - "Norme per l'abitare sostenibile" è la legge pugliese per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella realizzazione delle opere edilizie. Non sono ancora state definite le procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici e per l'accreditamento dei certificatori.
  • Regione Basilicata - La legge Finanziaria regionale per il 2008 prevede che saranno definiti il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici nuovi e ristrutturati, i criteri della certificazione energetica, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori.
  • Regione Umbria - La certificazione ambientale è obbligatoria per gli interventi pubblici e facoltativa per quelli privati. È previsto un procedimento di valutazione a schede per quantificare le prestazioni dell'edificio rispetto a diversi parametri, tra cui la qualità dell'ambiente interno e esterno ed il risparmio delle risorse naturali. Il recente Disciplinare tecnico prevede che sia l'ARPA a rilasciare il certificato di sostenibilità.
  • Regione Friuli Venezia Giulia - È di recente approvazione il Protocollo regionale VEA, un sistema di valutazione per la certificazione degli edifici che prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise in 6 aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli, qualità esterna ed interna.
  • Provincia di Trento - La certificazione energetica è stata introdotta dalla legge urbanistica ed è obbligatoria per le nuove costruzioni e per interventi di recupero. Il Regolamento attuativo prevede che entro il 31 dicembre 2013 tutti gli edifici pubblici saranno dotati di certificazione energetica e un marchio distinguerà gli stabili sostenibili.
  • Regione Campania - Ha emanato indirizzi in materia energetico-ambientale per la redazione dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, in attuazione della Lr 16/2004, finalizzati anche alla riduzione dei consumi energetici. Gli indirizzi stabiliscono criteri tecnico-costruttivi, individuando soluzioni progettuali, atte a favorire l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

 


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