Si chiama DPR 59/09, è datato 2 aprile 2009, ma è stato pubblicato solo il 10 giugno scorso. E' il primo Regolamento attuativo dell'ormai arcinoto DLgs 192/05 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, e "definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici" (articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del DLgs 192/05).
Le novità
Purtroppo, nonostante il legislatore abbia avuto 4 anni per riflettere, il provvedimento rappresenta un'altra mezza delusione, soprattutto per chi, nell'efficienza energetica, ci crede davvero.
Pochi sono, infatti, gli elementi di novità rispetto allo stesso DLgs 192/05 (lo ricordiamo, integrato e modificato col DLgs 311/06), di cui il nuovo decreto presidenziale è in gran parte una semplice ricopiatura.
I principali spunti di interesse riguardano:
Mancano ancora del tutto i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica (articolo 4 comma 1, lettera c) del Dlgs 192/05) e le Linee guida nazionali contenenti le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 9 e dell'articolo 5, comma 1 del Dlgs 192/05).
C'è da dire che, in questi anni di attesa, circa la metà delle Regioni hanno legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici, pertanto, le future disposizioni attuative si applicheranno solo a quelle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.
Calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici: adottate le norme UNI
Sul piano delle norme tecniche, il decreto attuativo ha recepito due norme UNI del 2008 per il calcolo delle prestazioni eneregetiche dell'edificio. La UNI TS 11300:2008 fissa le metodologie di calcolo del fabbisogno di energia dell'involucro edilizio (prima parte) e dei rendimenti degli impianti di climatizzazione invernale e produzione ACS (seconda parte), mentre la UNI EN ISO 13786:2008 definisce la Trasmittanza Termica Periodica (YIE) come la capacità di "sfasare ed attenuare il flusso termico" che attraversa l'involucro edilizio nell'arco delle 24 ore (inerzia termica dell'edificio).
Edifici con più di 4 u.i.: l'impianto centralizzato è "preferibile", la contabilizzazione è obbligatoria
Una delle attese maggiori si concentrava sugli obblighi relativi agli impianti centralizzato e alla contabilizzazione del calore negli edifici residenziali/uffici al di sopra delle 4 unità immobiliari. La bozza di Decreto approvata tre mesi fa dal Consiglio dei ministri (vedi notizia del 13 marzo) prevedeva infatti il divieto di dismettere gli impianti centralizzati per trasformarli in impianti a caldaiette familiari. Nel Decreto pubblicato, invece, all'articolo 4, comma 9 si legge che «è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti»: eventuali interventi di trasformazione verso le caldaiette devono essere giustificati da cause tecniche o di forza maggiore specificate nell'apposita relazione tecnica, ma il divieto ne esce indebolito, ridotto ad una "preferenza" di dubbio valore giuridico.
E' stato confermato, invece, l'obbligo di realizzazione (ove tecnicamente possibile) della termoregolazione e contabilizzazione individuali del calore nei casi di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici.
Gli obblighi relativi alla Certificazione Energetica
Come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/05, il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l'obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione). Fino all'entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, il regime transitorio dello stesso DLgs 192/05 prevede che l'attestato di "certificazione energetica" sia sostituito dall'attestato di "qualificazione energetica", redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Inoltre, la recente legge 133/2008 ha abolito l'obbligo di allegare la certificazione energetica all'atto di compravendita e di locazione, com'era inizialmente previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del Dlgs 192/2005. Sulla legge 133/2008 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE.
Le Regioni e le Province Autonome dotate di norme sulla Certificazione Energetica
(elenco estrapolato dal sito Edilportale.com)