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Caroli Giovanni - Energy Service Company
 
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8/05/2009 - Detrazioni del 55%: l'Agenzia delle Entrate pubblica il modello di comunicazione

Con più di due mesi di ritardo, è finalmente arrivato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che disciplina i termini e le modalità per l'invio della comunicazione relativa alle spese per l'efficienza energetica sostenute nel 2009. Ora manca solo le modifiche al DM 19 febbraio 2007 che dovrebbero semplificare le procedure e gli adempimenti necessari.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009, è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d'imposta del 55% nei seguenti casi:

 
  • per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta;
  • per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;


Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

Casi particolari

  • Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta.
  • La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né per i periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.
  • I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.

 
Attenzione: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all'ENEA, attraverso il sito internet http://www.finanziaria2009.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.
 
Comunicazioni tra Agenzia delle Entrate ed ENEA

Il provvedimento delle Entrate disciplina anche termini e modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell'ENEA. Entro l'ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, l'Enea trasmette per via telematica all'Agenzia delle Entrate i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del DM 19 febbraio 2007:

a) dati identificativi del soggetto dichiarante;
b) dati identificativi dell'immobile oggetto degli interventi;
c) interventi eseguiti sull'immobile secondo le tipologie previste dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
d) data inizio lavori;
e) data fine lavori;
f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione d'imposta;
i) costo delle spese professionali, ove previsto;
j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto.


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